quarta-feira, 20 de outubro de 2010

Comunicato sul DDL 957, "Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso"

L’Unione Nazionale Camere Minorili guarda con preoccupazione al contenuto del DDL 957, Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso, in esame presso la Commissione Giustizia del Senato.
Il DDL 957, comunemente indicato come “condiviso bis”, rivede le norme sull’affidamento dei figli introdotte dalla legge 54/2006, oggi in vigore, con una nuova rilettura del codice civile (agli articoli 155, 155-bis, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies, 317-bis) e di procedura civile (agli articoli 178, 709-bis, 709-ter), prevedendo nello specifico:
• l'abolizione del collocamento del figlio presso un genitore, in quanto il figlio avrà domicilio presso entrambi i genitori, e il tempo della sua presenza presso ciascun genitore sarà "paritetico";
• la legittimazione attiva dei nonni a proporre nel giudizio di separazione la domanda relativa al loro autonomo diritto di visita;
• il mantenimento dei figli in forma diretta e per capitoli di spesa;
• in via residuale, la determinazione di un assegno perequativo posto a carico di un genitore o di entrambi, da versare su un conto corrente comune intestato al figlio, anche se minore;
• il versamento diretto dell'assegno al figlio maggiorenne, che con questo assegno deve contribuire alle spese familiari;
• la perdita di efficacia ope legis dell'assegnazione della casa familiare, in caso di convivenza more uxorio del genitore con cui vive abitualmente il minore.
A riguardo, l’Unione Nazionale Camere Minorili:
O S S E R V A
come la proposta di legge sia tesa unicamente alla tutela dei diritti degli adulti a discapito dei diritti dei minori.
Se, infatti, è vero che l'affidamento condiviso deve considerarsi un traguardo importante per il diritto del minore alla bi-genitorialità che non può né deve prescindere da una attenta valutazione delle condotte dei coniugi e che la conflittualità tra genitori non può né deve essere motivo per escludere l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, ma motivo per riaffermarne la validità e per recuperare il dialogo, è vero altresì che questo progetto di legge rischia di aumentare la conflittualità anche nella famiglia allargata e, nel contempo, di disattendere le esigenze dei minori.
Ed invero, non sembra porsi nell'interesse del minore il concetto di doppio domicilio, il quale prevede che il minore permanga per un tempo comparabile con entrambi i genitori. Tale modifica, se radicale, provocherebbe ulteriori ripercussioni sulla serenità dei minori e sul loro corretto sviluppo formativo, né l'affido condiviso può risolversi in semplice “affido alternato”, con pari permanenza temporale dei figli presso ciascun genitore.
Stesso discorso vale per la previsione di una contribuzione al mantenimento dei figli in forma diretta e per capitoli di spesa la cui astrattezza (quasi che le esigenze di un bambino possano essere schematizzate come avviene per i bilanci aziendali) rischia in concreto di risolversi in ulteriori motivi di contrasto tra i genitori a detrimento dei reali bisogni dei minori.
Quanto alla legittimazione attiva dei nonni nei procedimenti di separazione e divorzio, al di là dell’inevitabile allargamento del conflitto familiare già di per sé deleterio, si evidenzia che il diritto da tutelare è quello del minore a mantenere i rapporti con gli ascendenti e non viceversa (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 22081, 16 ottobre 2009). Legittimare attivamente i nonni significa rendere il minore oggetto e non soggetto di diritti.
Stupisce, altresì, la (re)introduzione dell’inefficacia dell’assegnazione della casa coniugale in caso di convivenza more uxorio, nonostante la Corte Costituzionale (con sentenza n. 308 del 30 luglio 2008) abbia dato chiare indicazioni in senso del tutto contrario alla proposta.
Da ultimo, pur apprezzandosi il riferimento normativo alla sindrome di alienazione genitoriale ed ai casi di comprovato condizionamento della volontà del minore, si sottolinea come i temi in questione necessitino di un intervento più articolato e meno semplicistico che non sia suscettibile di strumentalizzazioni di sorta.
RILEVA
che detto DDL non potrà trovare corretta applicazione, così come non ha trovato corretta applicazione la L. 54/06, perché non coadiuvato dall'istituzione, più volte invocata, di un Tribunale specializzato in materia.


AUSPICA
che il Parlamento vari riforme strutturali istituendo apposito “Tribunale della Famiglia, dei Minori e delle Persone” che avochi a sé ogni competenza in materia.

Il Presidente Avv. Luca Muglia

do site Unione Nazionale Camere Minorili

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